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Ordinanza — n. 5058/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to exclusive factual arguments ignoring established social danger assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Panzieri Ferdinando inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The lower court had already thoroughly assessed the prisoner's social danger and rejected the request based on the lack of a favorable prognosis under Article 47 of the Penal Code. The Court held that since the defense's complaints were limited to factual disputes rather than legal violations, the appeal could not proceed.

Regesto Legislator

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Art. 47 co. 2 ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a decision on conditional sentence suspension is inadmissible if the grounds raised are exclusively factual and do not challenge the legal application of the social danger assessment.

Parole chiave

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conditional sentence suspension social danger assessment prognosis of recidivism inadmissible appeal factual vs legal grounds mantenimento della carcerazione preventiva semiprigionia pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 47 co. 2 ord. pen.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. I 27.10.1994, ric. Bonícoli
Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez. I 27.10.1994, ric. Bonícoli, nonchè Sez.
Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332
Bonícoli, nonchè Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata e le doglianze difensive risultano formulate esclusivamente in fatto.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZIERI FERDINANDO nato a GUALDO TADINO il 30/08/1950 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, previo rigetto dell'opposizione avanzata da PANZIERI Ferdinando, dichiarava la propria incompetenza sulla domanda di sospensione condizionale della pena, dichiarava l'inammissibilità della semilibertà, respingeva la domanda di affidamento e ratificava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, depositata il 21 settembre 2021, di concessione della detenzione domiciliare con le prescrizioni ivi indicate.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PANZIERI Ferdinando deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 3.1 Ed invero il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto recluso, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez. I 27.10.1994, ric. Bonícoli, nonchè Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata e le doglianze difensive risultano formulate esclusivamente in fatto.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pré