Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal argumentation against appellate court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ferruccio Canini's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments against the Genoa Court of Appeal's 2021 ruling. Canini challenged the reduction of his commercial ineligibility penalty from ten to three years but offered only a general disagreement with the court's evaluations without specific legal grounds. The court ruled that such vague dissents fail to meet the requirement for a reasoned complaint, resulting in the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack specific legal argumentation, as a mere general disagreement with the lower court's evaluation does not constitute a valid doglianza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANINI FERRUCCIO nato a MINUCCIANO il 22/11/1947 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 24 febbraio 2021 la Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa in data 20.12.2014 dal Tribunale di Genova, appellata da CANINI Ferruccio, riduceva da 10 a 3 anni la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CANINI Ferruccio deducendo violazione di legge e vizio di motivazione .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr iden e