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Ordinanza — n. 5056/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of argumentation regarding sentence severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Massimo Ravanetti inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Ravanetti challenged the Genoa Court of Appeal's four-year sentence, alleging a defect in reasoning without providing specific arguments. The court rejected the claim because the grounds were too general, constituting a mere disagreement with the judgment's evaluations rather than a substantiated legal objection.

Regesto Legislator

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Art. 368, co. 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack argumentation, reducing the complaint to a simple disagreement with the court's evaluations.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of argumentation sentence severity Cassation procedure remissione della pena recidiva nell'infrazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 368, co. 1, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVANETTI MASSIMO nato a CHIAVARI il 18/04/1980 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ízn IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa 1'11 maggio 2021 la Corte di Appello di Genova riformava la sentenza del GIP del Tribunale di Genova emessa in data 1.10.2020 nei confronti di RAVANET11 Massimo per il reato di cui agli artt. 99, co. 4, 648 cod. pen. e 23, co. 3, L. 110/75 e 385 cod. pen., determinando la pena in quella di dì anni 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RAVANETTI Massimo deducendo vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza.

4. Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres ente