Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4766/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4766/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4766/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRI CHOKRI nato il 06/05/1971 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che AMRI CHOKRI ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 31 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per plurimi fatti di furto, tentato e consumato, nonché per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione; - considerato che il proposto motivo, con il quale si censura il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è generico, perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha dato conto degli elementi di segno negativo ostativi al riconoscimento del beneficio in parola (segnatamente, i fatti risultano commessi mentre l'imputato era sottoposto a misure cautelari, essendo gravato da numerosi precedenti), ed è manifestamente infondato atteso il pacifico principio di diritto secondo cui nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili, come parimenti avvenuto nel caso di specie (pag. 3, sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 4766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen., è generico, perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha dato conto degli elementi di segno negativo ostativi al riconoscimento del beneficio in parola (segnatamente, i fatti risultano commessi mentre l'imputato era sottoposto a misure cautelari, essendo gravato da numerosi precedenti), ed è manifestamente infondato atteso il pacifico principio di diritto secondo cui nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili, come parimenti avvenuto nel caso di specie (pag. 3, sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale abbandono del procedimento penale amnistia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRI CHOKRI nato il 06/05/1971 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che AMRI CHOKRI ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 31 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per plurimi fatti di furto, tentato e consumato, nonché per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione; - considerato che il proposto motivo, con il quale si censura il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è generico, perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha dato conto degli elementi di segno negativo ostativi al riconoscimento del beneficio in parola (segnatamente, i fatti risultano commessi mentre l'imputato era sottoposto a misure cautelari, essendo gravato da numerosi precedenti), ed è manifestamente infondato atteso il pacifico principio di diritto secondo cui nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili, come parimenti avvenuto nel caso di specie (pag. 3, sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il consiglierestensore Il President