Criminal appeal dismissed for inadmissibility as defendant challenged only sentencing increase, not criminal liability finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Artem Bulba inadmissible and ordered him to pay court costs and fines. Bulba argued the lower court lacked proper motivation regarding his criminal liability, but the appeal court had only reviewed the sentencing increase for continued offenses. The court ruled that since the appeal did not challenge the initial finding of guilt, the complaint regarding motivation was manifestly unfounded and thus inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 593, cod. proc. pen.: An appeal challenging only the sentencing increase for continued offenses, while leaving the finding of criminal liability unimpugned, is inadmissible as the complaint regarding motivation is manifestly unfounded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULBA ARTEM nato il 03/08/1988 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha • confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 10 settembre 2021 che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato aveva affermato la penale responsabilità di Artem Bulba per un reato di furto consumato in abitazione aggravato e per un tentato furto in abitazione aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la inesistenza o mera apparenza della motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha impugnato il punto della sentenza di primo grado relativo alla affermazione della sua penale responsabilità ma solo la misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione e sulla misura di tale aumento la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, cosicché, in relazione a tale aspetto, il motivo risulta manifestamente infondato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis