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Ordinanza — n. 4764/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4764/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4764/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FONSO GIANLUCA nato a ANDRIA il 13/07/1987 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; fr E CONSIIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 12 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Gianluca Di Fonso per i reati di furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante ed alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della forma tentata nel reato di furto in abitazione monoaggravato, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e le doglianze proposte sono in realtà finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4764/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente momento del reato altri capi d'accusa partecipazione al reato alibi difesa penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FONSO GIANLUCA nato a ANDRIA il 13/07/1987 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; fr

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 12 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Gianluca Di Fonso per i reati di furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante ed alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della forma tentata nel reato di furto in abitazione monoaggravato, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e le doglianze proposte sono in realtà finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec