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Ordinanza — n. 4763/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding agreed sentence in plea bargaining under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4763/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, convicted of aggravated theft, challenged the agreed sentence after previously waiving all appeal grounds except for sentencing. The court ruled that a plea bargain cannot be unilaterally modified post-consolidation unless illegal, a ground not raised here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. The plea bargain agreement, once judicially confirmed, cannot be unilaterally modified by the parties, and appeals solely regarding the agreed sentence are inadmissible unless the sentence's legality is contested.

Parole chiave

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plea bargaining appeal agreed sentence modification inadmissible cassation recidivism sentencing procedural waiver revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
279504), che nel caso di specie non è neppure dedotta e che comunque non si registra; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCUZZA SAMUELE nato a CATANIA il 16/10/1995 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Cocuzza Samuele, imputato del delitto di furto aggravato, anche dalla recidiva infraquinquennale, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza indicata ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale si duole della motivazione rassegnata in punto di determinazione della pena applicata; - che, in tema di "patteggiannento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504), che nel caso di specie non è neppure dedotta e che comunque non si registra; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de