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Ordinanza — n. 4762/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as time-barred due to statutory limitation periods and defense suspensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4762/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Vellone's appeal against the Second Instance Court's liability finding inadmissible. The prosecution argued the crime was time-barred, while the defense contended that multiple suspensions of the limitation period due to attorney and defendant impediments kept the statute of limitations active. The court ruled the appeal inadmissible because the seven-year and six-month limitation period had not expired by the time of the judgment, citing specific suspension dates.

Regesto Legislator

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Art. 157, 159, 161 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The limitation period for criminal prosecution is interrupted by specific impediments to the defense, and if the period has not expired at the time of the contested judgment, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations criminal liability defense impediment suspension of limitation inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
pen.) non era decorso allorché è stato pronunciato il provvedimento impugnato, tenuto conto della sospensione di esso (art. 159 cod.
Art. 161 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 159 cod. pen
pen.) non era decorso allorché è stato pronunciato il provvedimento impugnato, tenuto conto della sospensione di esso (art. 159 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLONE LUIGI nato a SARNO il 17/07/1963 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Luigi Vellone — avverso la sentenza in data 26 giugno 2022, con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Nocera inferiore ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 220, comma 1, legge fall. - è manifestamente infondato, atteso che il termine di prescrizione del reato (il cui tempus è indicato nel giorno 14 gennaio 2014), pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) non era decorso allorché è stato pronunciato il provvedimento impugnato, tenuto conto della sospensione di esso (art. 159 cod. pen.), segnatamente dal: - dal 10 ottobre 2015 (nel limite di 60 giorni) per impedimento del difensore; - dal 28 settembre 2017 (nel limite di 60 giorni) per impedimento del difensore; - dal 4 aprile 2019 (nel limite di 60 giorni) per impedimento del difensore; - dal 25 ottobre 2019 al 20 febbraio 2020 per astensione del difensore; - dal 4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 per impedimento del difensore; - dal 7 gennaio 2021 per impedimento dell'imputato (nel limite di 60 giorni successivi al venir meno dell'impedimento dell'imputato, ossia per 62 giorni); - dal giorno 11 marzo al 15 aprile 2021 per impedimento del difensore; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci