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Ordinanza — n. 4760/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for burglary, ruling private residence includes professional offices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Mihai Adrian and Robert Bratianu inadmissible, upholding their conviction for violation of domicile. The defendants argued they lacked clandestinity upon entering the victim's office, but the court found the closed door implied tacit consent. Furthermore, the court rejected the claim that the location was not a private residence because it served professional activities, citing established precedent that such spaces qualify as private dwellings.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: Appeals against conviction for violation of domicile are inadmissible when the entry was against the victim's tacit will and the location constitutes a private residence despite professional use.

Parole chiave

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violation of domicile private residence definition professional office inclusion clandestinity requirement inadmissible appeals tacit consent criminal liability violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624-bis cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
270076); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 624-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076
della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIHAI ADRIAN nato il 19/09/1980 BRATIAN ROBERT nato il 14/02/1989 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 27 novembre 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di Adrian Mihai e Robert Bratianu per il reato di violazione di domicilio e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso degli imputati, che lamentano la assenza di clandestinità del loro ingresso, è inammissibile perché la Corte di appello ha ritenuto che l'ingresso nello studio professionale della persona offesa fosse avvenuto contro la volontà tacita di quest'ultima, resa evidente dalla chiusura della porta di ingresso, cosicché la carenza di clandestinità resta priva di ogni rilievo; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, mentre è del tutto irrilevante che il furto sia avvenuto in orario notturno poiché non è l'orario in cui il furto viene commesso che vale a qualificare come privata dimora il luogo ove esso è stato realizzato (§ 2.2. della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così