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Ordinanza — n. 4759/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Sorrentino's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for burglary and grave threats inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the burglary as aggravated property damage and violation of domicile, claiming a violation of law and reasoning. The court rejected this because the complaint merely repeated facts already examined and dismissed by the trial judges without a genuine legal confrontation.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of factual complaints or grievances that do not constitute a genuine legal confrontation with the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints lack of legal confrontation violation of law criminal procedure appeal violazione di domicilio imputazione di furto scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO GIOVANNI nato a ERICE il 14/08/1989 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Considerato che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a GIOVANNI SORRENTINO per i delitti di furto in abitazione (capo A) e di minaccia grave (capo B); rilevato che avverso la suddetta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, con un solo motivo, con il quale si duole, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, della mancata derubricazione del delitto di furto in abitazione nei delitti di danneggiamento aggravato e di violazione di domicilio; ritenuto che il proposto motivo è inammissibile, perché, oltre che meramente riproduttivo di identiche doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito con corrette argomentazioni giuridiche con le quali il ricorrente non si è affatto, realmente, confrontato (cfr. pag. 6, punto 4, della sentenza impugnata), è costituito da mere doglianze in punto di fatto, come tali estranee al giudizio di legittimità; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 gennaio