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Ordinanza — n. 4758/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded due to lack of specific grounds for sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4758/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Yehudar Hadar inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant argued the lower court failed to justify the denial of sentencing reduction and ignored mitigating circumstances, but the court found no specific grounds for such claims. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when it fails to provide specific reasons for challenging the court's assessment of sentencing reduction or the application of mitigating circumstances.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal sentencing reduction denial mitigating circumstances inadmissible criminal appeal court costs and fine violazione di domicilio reati contro il patrimonio furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
254584 - 01), essendosi limitato a dolersi della mancata valorizzazione della confessione ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
279549 - 02), come avvenuto nel caso di specie in cui la Corte di merito - oltre ad evidenziare che la modestia del danno era già stata valutata sub specie dell'art. 62 n.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01), essendosi limitato a dolersi della mancata valorizzazione della confessione ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo
- ha richiamato la negativa condotta dell'imputato (evaso dagli arresti domiciliari cui era stato sottoposto nel presente procedimento) e con tale iter argomentativo il ricorso non si è confrontato affatto (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YEHUDAR HADAR nato il 09/06/1972 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

premesso che Hadar Yehudar ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 5 aprile 2022, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Firenze che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto in abitazione e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso presentato è manifestamente infondato: - è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che la Corte di merito avrebbe omesso di motivare sulla richiesta di riduzione della pena, il cui diniego è stato invece espressamente fondato sulla capacità a delinquere del ricorrente (tratta dalle specifiche modalità del fatto e dal suo precedente specifico); - è manifestamente infondato e generico, allorché ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che tale statuizione può fondarsi su un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), come avvenuto nel caso di specie in cui la Corte di merito - oltre ad evidenziare che la modestia del danno era già stata valutata sub specie dell'art. 62 n. 4 cit. - ha richiamato la negativa condotta dell'imputato (evaso dagli arresti domiciliari cui era stato sottoposto nel presente procedimento) e con tale iter argomentativo il ricorso non si è confrontato affatto (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), essendosi limitato a dolersi della mancata valorizzazione della confessione ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos