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Ordinanza — n. 4757/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for aggravated theft as inadmissible due to procedural defects and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4757/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Gaito and Ricciardello inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment confirming their conviction for aggravated theft, arguing for a different assessment of evidence and sentencing. The court rejected these arguments, noting the first appeal failed to address the trial's procedural steps and the second was based on generic grounds incompatible with the statutory penalty structure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals must strictly confront the contested judgment's reasoning; generic attacks on facts or inapplicable statutory provisions render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals procedural defects aggravated theft court costs Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
in particolare, l'art. 625, ultimo comma, cit.) e, comunque, esso contiene censure del tutto generiche e versate in fatto, rispetto a una motivazione che ha negato la particolare tenuità del fatto in maniera non manifestamente illogica, avendo riguardo all'oggetto materiale del reato (cfr.
Art. 131-bis c.p.
150/2022) di fare applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
art. 131-bis cod. pen
150/2022) di fare applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
254584 — 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAITO GIUSEPPE nato a CALVIZZANO il 30/07/1960 RICCIARDIELLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 21/03/1979 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

premesso che Giuseppe Gaito e Giuseppe Ricairdiello hanno presentato ricorso (con un unico atto) avverso la sentenza in data 16 maggio 2022, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cassino che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso non si è confrontato con l'iter della sentenza impugnata (che ha pure dato conto della confessione del Gaito e del fatto che egli, al momento dell'intervento deli operanti - che hanno colto gli imputati in flagranza — disponesse di forbici); e, comunque, lungi dal censurare effettivamente il richiamato provvedimento, ha irritualmente prospettato in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento del compendio in atti (sostenendo il difetto della prova del delitto e della sussistenza delle circostanze: cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la pena prevista per il delitto in imputazione (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) non consente (neppure a seguito della novella ex d. Igs. 150/2022) di fare applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. in particolare, l'art. 625, ultimo comma, cit.) e, comunque, esso contiene censure del tutto generiche e versate in fatto, rispetto a una motivazione che ha negato la particolare tenuità del fatto in maniera non manifestamente illogica, avendo riguardo all'oggetto materiale del reato (cfr. art. 133, comma 1, cod. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos