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Ordinanza — n. 4753/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and abstract grounds lacking concrete factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4753/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the aggravated theft conviction, but the sole ground cited was a generic challenge to sentencing severity. The court rejected this because the arguments were abstract and lacked specific factual references to the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or abstract, failing to provide concrete arguments linking the alleged errors to the specific facts and reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds abstract arguments sentencing review Cassation procedure motivi di cassazione altri capi d'accusa dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIASCHE ANGELA nato a MESSINA il 30/06/1970 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna inflitta a Fiaschè Angela per plurimi delitti di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni, cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano le ragioni a sostegno della richiesta formulata, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il Consiglh estensore Il Presidente