Ordinanza — n. 4752/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO GIONATA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 01/12/1988 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a Turco Gionata limitatamente al delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. in danno di Petronelli Antonio, con rideterminazione della relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4752/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che il proposto motivo - che denuncia vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche in quanto aspecifiche, ossia prive di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata nelle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché protese, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa lettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili fraintendimenti (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO GIONATA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 01/12/1988 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a Turco Gionata limitatamente al delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. in danno di Petronelli Antonio, con rideterminazione della relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo - che denuncia vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche in quanto aspecifiche, ossia prive di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata nelle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché protese, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa lettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili fraintendimenti (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/1:1/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alla pag. 3, terzo capoverso, della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il Consigl estensore Il Pre