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Ordinanza — n. 4751/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding aggravated defense circumstance due to lack of concrete victim vulnerability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4751/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the application of an aggravated circumstance for a defense of minor, arguing against the lower court's assessment. The court ruled that the appellant's arguments were merely factual and failed to demonstrate a violation of law, as the required concrete vulnerability of the victim was not proven.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.; The circumstance of aggravated defense requires the agent to have profited from specific conditions of time, place, or person that concretely translated into a particular vulnerability of the passive subject of the offense.

Parole chiave

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aggravated defense circumstance minor defense victim vulnerability concrete situation inadmissible appeal Corte di Cassazione criminal procedure risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ACUNZO DOMENICO nato a BOSCOREALE il 06/07/1965 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SC:ORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a D'ACUNZO DOMENICO limitatamente al delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 61 n. 5 cod. pen., con rideterminazione della relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che censura, sotto l'egida del vizio di violazione di legge, l'applicazione della circostanza aggravante della minorata di difesa, è manifestamente infondato e non consentito in questa sede, tenuto conto che a quanto stabilito dal diritto vivente, ossia che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095), la Corte territoriale si è rigorosamente attenuta nella sentenza impugnata, alla cui motivazione sul punto (cfr. pag.

7) il ricorrente oppone mere argomentazioni in fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il Consig e estensore Il Pres