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Ordinanza — n. 4749/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible because it was filed before the first-instance judgment's reasoning was deposited.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4749/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Margherita Campos inadmissible because it was submitted before the reasoning of the first-instance judgment was deposited. Campos argued that the lower court failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code and incorrectly assessed mitigating circumstances. The court ruled that since the appeal relied on arguments requiring the reasoning to be evaluated, it violated procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if filed before the deposit of the first-instance judgment's reasoning, unless the grievances concern only the operative part and do not require reference to the reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility deposit of reasoning requirement non-prosecution cause mitigating circumstances assessment procedural inadmissibility ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), atteso che: - esso era stato presentato con atto depositato il 7 gennaio 2019, ossia prima che venisse depositata la motivazione della sentenza di primo grado (cfr.
Art. 131-bis cod. pen.
271331 - 01), dato che il gravame aveva inteso dolersi della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del mancato riconoscimento (con giudizio di prevalenza) delle circostanze attenuante di cui agli artt.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., contestando l'apprezzamento del fatto da parte del primo Giudice, ossia muovendo censure non riferibili al solo dispositivo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
271331 - 01), dato che il gravame aveva inteso dolersi della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen., contestando l'apprezzamento del fatto da parte del primo Giudice, ossia muovendo censure non riferibili al solo dispositivo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 50790 del 18/09/2019, Ceci
Sez. 3, n. 50790 del 18/09/2019, Ceci, Rv.
Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour
pure Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour, Rv.
Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017, Adrario
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOS MARGHERITA nato a PIOVE DI SACCO il 10/03/1971 avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che il ricorso presentato da Margherita Campos - avverso la sentenza in data 23 dicembre 2021, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia - è inammissibile per la dirimente considerazione che era inammissibile l'appello (cfr. art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), atteso che: - esso era stato presentato con atto depositato il 7 gennaio 2019, ossia prima che venisse depositata la motivazione della sentenza di primo grado (cfr.

Sez. 3, n. 50790 del 18/09/2019, Ceci, Rv. 277669 - 01: «è inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata "ex post", richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale»; cfr. pure Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour, Rv. 279489 - 01); - e ciò sarebbe dirsi pure alla luce dell'orientamento secondo cui «la presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa d'inammissibilità, purché le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo ed il vizio denunciato sia apprezzabile senza nec:essità di fare riferimento alla motivazione» (Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017, Adrario, Rv. 271331 - 01), dato che il gravame aveva inteso dolersi della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del mancato riconoscimento (con giudizio di prevalenza) delle circostanze attenuante di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., contestando l'apprezzamento del fatto da parte del primo Giudice, ossia muovendo censure non riferibili al solo dispositivo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co