Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to special aggravating circumstances exceeding one-third penalty increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Dervishi Besim and Domi Shkelquim inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The defendants argued for non-punishment due to the minor nature of the act, but the court found this claim unfounded. The court ruled that the specific aggravating circumstances legally mandated a sentence increase exceeding one-third, rendering the appeal legally baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 5 e 7 cod. pen.; Art. 63, comma 3, ultima parte cod. pen.; Art. 131-bis, comma 4 cod. pen.: When special aggravating circumstances under Art. 625 collectively result in a penalty increase exceeding one-third, the appeal claiming non-punishment due to minor facts is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DERVISHI BESIM nato il 10/03/1967 DOMI SHKELQUIM nato il 07/06/1971 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a Dervishi Besim e Domi Shkelquinn per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1 n. 5 e 7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che attinge il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, poiché le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 e 7 cod. pen. determinano, nel loro concorrere, l'applicazione della pena edittale fissata dall'art. 625, comma 2, cod. pen. (reclusione da tre a dieci anni e multa da Euro 206 ad Euro 1549), che configura pacificamente una circostanza aggravante ad effetto speciale - posto che, in sintonia con quanto stabilito dall'art. 63, comma 3, ultima parte, cod. pen., importa un aumento di pena superiore ad un terzo —, di modo che, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 4, cod. pen. incide sulla determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma della stessa norma, come del resto già affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Rv. 272190; - rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 gennaio 2023 Il Con iere estensore Il Pres