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Ordinanza — n. 4743/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against second-instance conviction for aggravated attempted theft with recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by D'Amore Marco and Mokba Farid inadmissible regarding their conviction for aggravated attempted theft. The appellants argued for a review of the recidivism application and the denial of generic mitigating circumstances, claiming procedural flaws. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning was consistent with established case law and sufficiently detailed to justify the denial of mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Appeals challenging the application of recidivism or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's decision aligns with living law and provides a congruent reference to decisive elements.

Parole chiave

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recidivism application generic mitigating circumstances inadmissible appeal aggravated attempted theft second instance review recidiva nell'infrazione doppia punibilità tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - Marciano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'AMORE MARCO nato a NAPOLI il 27/12/1976 MOKBA FARID nato il 15/07/1974 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Rilevato che D'AMORE MARCO E MOKBA FARID ricorrono, con un comune atto d'impugnativa, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 21 dicembre 2021, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di concorso in tentato furto pluriaggravato anche dalla recidiva, commesso in data 13/02/2021; considerato che: - il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di applicazione della recidiva, oltre ad essere meramente reiterativo di identica doglianza proposta in appello, non si confronta con l'argomentazione rassegnata dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come, contrariamente a quanto dedotto, il nuovo fatto fosse espressivo dell'accresciuta capacità a delinquere degli imputati, per effetto della pregressa commissione di reati della stessa specie di quello per cui è processo; in tale guisa la decisione sul punto si appalesa perfettamente in linea con il diritto vivente (S.U. sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 251690); - il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di rrotivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche, non solo non si confronta con la puntuale motivazione rassegnata a sostegno dalla Corte territoriale, ma omette di tener conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (si vedano i riferimenti, operati a pag. 3 della sentenza impugnata, ai plurimi precedenti specifici di entrambi gli imputati ed alla ancor più allarmante personalità del Mokba); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il Consiglie stensore Il