Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of novelty in arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Massimo Pirri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pirri challenged a second-instance conviction for aggravated burglary, arguing the lower court's reasoning regarding his liability was flawed and insufficiently motivated. The court rejected these claims because they were generic, repetitive of previously examined grounds, and lacked any new elements of fact or law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of generic complaints or assertions that merely repeat arguments already adequately examined and dismissed in the contested judgment without introducing any element of effective novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRI MASSIMO nato il 20/11/1990 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; P Rilevato che MASSIMO PIRRI ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 31 maggio 20221, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto in abitazione pluriaggravato, commesso in Merì tra il 28 e il 29 luglio 2015; considerato che il proposto motivo, che denuncia, anche sotto l'egida del vizio di violazione di legge, carenze o inadeguatezze motivazionali in ordine alla prova della responsabilità, è generico e non consentito in questa sede, perché affidato ad indeterminate ed assertive doglianze, peraltro interamente versate in fatto, che si limitano a replicare, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi di gravame già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il consigli estensore Il President