Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4739/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated burglary with recidivism due to generic grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4739/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Domenico Ivan Lauria inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lauria challenged the Second Instance Court's confirmation of his conviction for aggravated burglary with recidivism, citing generic grievances regarding factual responsibility and the denial of recidivism exclusion. The court rejected these arguments as mere complaints lacking specific legal violations, noting that fingerprint evidence was sufficient and the reasoning for recidivism was properly motivated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction must be based on specific legal violations or serious errors in reasoning, not merely on grievances regarding factual findings or requests for re-evaluation of evidence already properly assessed by the lower courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility generic grievances rejection recidivism exclusion denial fingerprint evidence reliability motivation of criminal judgment recidiva nell'infrazione criminalità persistente furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 1193 del 27/01/2005
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
3 della sentenza impugnata -, ed unicamente dirette, a sollecitare una quivi preclusa rivalutazione e/o alternativa rilettura delle risultanze istruttorie, al di fuori della indicazione di specifici, inopinabili e davvero decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
Sez. U. n. 5859 del 27/10/2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA DOMENICO IVAN nato a MESSINA il 27/10/1996 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCIDRDAMAGLIA; Rilevato che DOMENICO IVAN LAURIA ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 18 dicembre 2020, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto in abitazione aggravato anche dalla recidiva, specifica e infraquinquennale; considerato che: - i primi tre motivi di ricorso, che denunciano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, sono generici e non consentiti in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dia entrambi i giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 1193:3 del 27/01/2005, Rv. 231708) - cfr. pag. 3 della sentenza impugnata -, ed unicamente dirette, a sollecitare una quivi preclusa rivalutazione e/o alternativa rilettura delle risultanze istruttorie, al di fuori della indicazione di specifici, inopinabili e davvero decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); peraltro, le censure di cui al primo motivo risultano anche manifestamente infondate, posto che è jus receptum che le risultanze delle indagini dattiloscopiche offrono piena garanzia di attendibilità senza bisogno di ulteriori elementi sussidiari di conferma, anche se riflettano una sola impronta, purché evidenzino la sussistenza di almeno sedici punti caratteristici, uguali per forma e per posizione, come nel caso di specie; - che il quarto motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto l'argomentazione spiegata nella sentenza di merito per giustificare il diniego di esclusione della contestata e ritenuta recidiva risulta del tutto in linea con l'obbligo motivazionale posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U. n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690), essendo state adeguatamente indicate, a seguito di accertamento in fatto non censurabile in questa sede, le ragioni per le quali la commissione del delitto posto in essere dall'imputato è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 gennaio 2023