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Ordinanza — n. 4737/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding appeal against peace court verdicts on minor offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4737/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for theft by the Peace Court, arguing defects in the reasoning of the appellate decision. The court ruled that appeals against second-instance rulings for minor offenses cannot be filed based on alleged flaws in the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for minor offenses are inadmissible if based on alleged defects in the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility peace court minor offenses defects in reasoning second instance judgment criminal procedure code minaccia nel diritto penale franco tiratore minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
art. 612 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Pistoia ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di Pace a Franchi Oriello per il delitto di cui all'art. 612 cod.
artt. 612 cod. pen
- che le censure in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente, di cui al primo e al secondo motivo, con le quali si denunciano, anche sotto l'egida formale della violazione degli artt. 612 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019
274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHI ORIELLO nato a LUCCA il 20/06/1975 avverso la sentenza del 12/11/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Pistoia ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di Pace a Franchi Oriello per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in danno di Nobile Franco, costituitosi parte civile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che le censure in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente, di cui al primo e al secondo motivo, con le quali si denunciano, anche sotto l'egida formale della violazione degli artt. 612 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., vizi di motivazione, in quanto non espressive di difetti argomentativi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692)- cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata -, tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, non sono consentite, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosi fare applicazione del pacifico principio di diritto, decisivo nel caso che occupa, in forza del quale, nel procedimento davanti al giudice di pace la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Rv. 277404); - che anche il quarto motivo è generico e manifestamente infondato, avendo il Tribunale dato atto, con motivazione insindacabile in questa sede, come, a dispetto delle correzioni e delle cancellature, le conclusioni rassegnate, nell'atto all'uopo depositato dal difensore della parte civile, dessero pienamente conto delle richieste nell'interesse di questa formulate; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023 Il Consigli