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Ordinanza — n. 4735/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming recidivism violation due to generic arguments lacking critical analysis of sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4735/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated recidivism provisions by failing to critically analyze the sentencing reasoning regarding social danger. The court rejected this, stating the arguments were generic and lacked the required critical engagement with the original judgment's detailed justification.

Regesto Legislator

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Art. 99 comma 4 cod. pen.; Art. 63 comma 4 cod. pen.: Appeals claiming violations of recidivism rules are inadmissible if formulated generically without a critical comparison with the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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recidivism violation sentencing reasoning inadmissible appeal social danger assessment critical analysis requirement recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 99 comma 4 cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Galante Davide per il delitto di cui furto aggravato, anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod..
Art. 63 comma 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 5859 del 27/10/2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTE DAVIDE nato a ASCOLI PICENO il 03/10/1983 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Galante Davide per il delitto di cui furto aggravato, anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod.. pen., in concorso, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi di ricorso, che deducono, sotto l'egida del vizio di violazione degli artt. 99, comma 4, e 63, comma 4, cod. pen., l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, sono generici e manifestamente infondati, perché formulati senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 2 della parte motiva), che, avendo dato conto di come il fatto commesso fosse espressione della maggiore pericolosità sociale dimostrata dall'imputato aduso a commettere furti, si è fedelmente attenuta all'obbligo argomentativo posto a carico del giudic:e di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 gennaio 2023 Il Consigli stensore Il Pres