Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Angelo Geloso inadmissible, upholding the lower court's denial of generic mitigating circumstances. Geloso argued the appellate judgment lacked sufficient reasoning regarding the refusal of these statutory mitigations, but the court found this claim unfounded. The decision rests on the principle that judges need only reference the most decisive elements when denying generic mitigations, making the lower court's reasoning on the crime's gravity and defendant's record sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: In denying generic mitigating circumstances, the court need not consider every favorable or unfavorable element, but must adequately reference the decisive factors considered in its factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELOSO ANGELO nato a PALERMO il 25/11/1991 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 16 settembre 2020 nella parte in cui, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Angelo Geloso per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla gravità del fatto ed ai precedenti penali specifici dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così