Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it was filed personally without a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without a registered defense attorney. The lower court had convicted Emanuela Asnelli of attempted aggravated theft, and the appeal violated procedural requirements mandating representation by a qualified lawyer. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed personally by the party without being signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASNELLI EMANUELA nata a ROMA il 01/05/1976 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle parti; Ì udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 3 giugno 2020 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Emanuela Asnelli per il reato di tentato furto aggravato e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso avverso detta sentenza è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputata, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1