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Ordinanza — n. 4731/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription extinction due to aggravated recidiva extending the limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated threats and personal injury. The appellant argued that the crime had expired due to prescription, but the court found the first-instance judgment correctly established specific aggravated recidiva. Consequently, the limitation period was extended to ten years, meaning the statute of limitations had not yet run when the appeal was filed.

Regesto Legislator

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Art. 161, ultimo comma, cod. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: When a first-instance judgment explicitly recognizes specific aggravated recidiva without reclassifying the offense as less serious, the limitation period extends to ten years, preventing the defense of prescription extinction if the appeal is filed before that period expires.

Parole chiave

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prescrizione penale recidiva reiterata specifica termine di prescrizione estinzione del reato codice penale italiano procedimento penale giudizio di primo grado recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 161, ultimo comma, cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGGIANTI BATTISTA nato a CASAZZA il 12/08/1947 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 18 ottobre 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di Battista Raggianti per i reati di minaccia aggravata e lesione personale aggravata e, ritenuta la continuazione ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva reiterata specifica, l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato equitativamente, in favore della persona ,Dffesa, costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale ha ritenuto sussistente la recidiva e, non procedendo in dispositivo ad una sua riqualificazione in termini di minore gravità rispetto a quella contestata, ha ritenuto la stessa reiterata e specifica, cosicché essa opera ai fini della quantificazione della durata massima del termine di prescrizione, pari ad anni dieci ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, cod. pen., con la conseguenza che, essendo i reati stati commessi il 9 settembre 2014, il termine, interrotto il 18 ottobre 2016 dalla pronuncia della sentenza di primo grado, non era ancora maturato in data 13 aprile 2022, quando è stata pronunciata la sentenza di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de