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Ordinanza — n. 4730/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, citing lack of confrontation with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4730/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a lighter sentence based on generic mitigating circumstances, but the court found the arguments insufficient because they merely repeated the appellate court's rejected points without engaging with the specific reasons for their rejection. Consequently, the court ruled that the lower court's sentencing decision was legally sound and logically consistent, requiring no further scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to confront the specific reasoning of the lower court's decision, as the court of cassation does not re-examine facts or apply new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of confrontation sentencing review court costs responsabilità scemata risarcimento alle vittime di reati attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
e, peraltro, non è necessario, per soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 133 cod. pen
e, peraltro, non è necessario, per soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCRIMINTI COSTEL nato il 26/05/1988 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Brescia del 28 gennaio 2019 che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Costei Scriminti per il reato di furto in abitazione pluriaggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile perché generico, in quanto non si confronta con le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha rigettato il corrispondente motivo di appello; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che doveva essere applicata l'attenuante del risarcimento del danno ed in ogni caso invoca la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso generico perché si limita a reiterare i corrispondenti motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni del loro rigetto e, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione della gravità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, peraltro, non è necessario, per soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d