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Ordinanza — n. 4727/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic and non-specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4727/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by the defendants against the Brescia Court of Appeal inadmissible. The appellants argued for a reduction of penalties based on generic mitigating circumstances and the timing of compensation, but the court found their arguments lacked specific factual correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected for being too general and failing to address the specific grounds used by the appellate court to dismiss the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the appealed decision and the grounds upon which the lower court based its ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic grounds specificity requirement criminal procedure correlation of reasons dolus incidens accuse di truffa ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
art. 493-ter cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - Ahmetovic
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 - Lavorato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOLCE ALEX nato a CUNEO il 31/08/1979 DOLCE GIANNI nato a CASTELGUGLIELMO il 12/08/1956 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, applicando le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e riducendo la pena, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova del 28 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Gianni Dolce ed Alex Dolce per il reato di tentata truffa aggravata (capo F) e per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. (capo H) e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati dall'avv.

Cristina Botto sono inammissibili per la estrema genericità dei motivi; - che il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati dall'avv. Fabio Pancaldi è inammissibile perché generico, in quanto esso si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte di appello a base del loro rigetto, dovendo ribadirsi in questa sede che la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157;

Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); - che il secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati dall'avv. Fabio Pancaldi è inammissibile perché generico, in quanto neppure indica se il risarcimento sia avvenuto prima dell'inizio del dibattimento, mentre l'anteriorità del risarcimento all'inizio del giudizio costituisce presupposto indefettibile per l'applicazione dell'invocata attenuante del risarcimento del danno, che peraltro è già stato preso in considerazione per la applicazione delle attenuanti generiche; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C