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Sentenza — n. 4726/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for simple bankruptcy fraud due to expired statute of limitations after excluding specific recidivism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4726/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Brescia Court of Appeal's decision without remittal because the statute of limitations had fully expired. The appellant argued for the exclusion of specific recidivism, which the lower court had applied, but the Court found the crime was negligent rather than intentional. Consequently, the maximum prescription period was reduced to seven years and six months, which had already passed since the offense occurred in 2013.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.; Art. 219 r.d. n. 267/1942: When a crime is established as negligent, specific recidivism cannot be applied, thereby reducing the maximum prescription period and potentially leading to extinction of the offense if the period has elapsed.

Parole chiave

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statute of limitations negligent crime specific recidivism extinction of offense bankruptcy fraud recidiva nell'infrazione pentito aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.
Art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, r.d.

Giurisprudenza citata

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Sez F, n. 26556 del 25/07/2006, Leonardini, Rv. 234377
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGAGNOLI ENEA nato a FINALE EMILIA il 01/01/1.948 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva affermato la penale responsabilità di Enea Magagnoli per il reato di bancarotta semplice documentale aggravato ai sensi dell'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 e dalla recidiva reiterata e specifica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata esclusione delia recidiva reiterata e specifica, è fondato, poiché nel caso di specie il reato ascritto è stato accertato nella sua forma colposa (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), mentre la recidiva può essere applicata solo con riferimento ai delitti dolosi (Sez F, n. 26556 del 25/07/2006, Leonardini, Rv. 234377); - che pertanto, dovendo essere esclusa la recidiva, il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni sette e mesi sei ed è già interamente decorso, considerato che il reato è stato commesso il 2 maggio 2013 e non sono intervenute cause di sospensione del termine, e, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis