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Ordinanza — n. 4725/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as time-barred due to procedural delays in first-instance judgment deposit and notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory deadline for challenging the first-instance judgment. The appellant argued that the appeal period should have started from a later date due to irregularities in the deposit and notification of the initial verdict. The court rejected this claim, ruling that the appellant was judged in absentia, meaning no formal notification was required, and the appeal was deposited well after the calculated deadline.

Regesto Legislator

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Art. 595, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit, which begins from the date the judgment is deposited if the defendant was judged in absentia, rendering subsequent notification irrelevant for tolling the period.

Parole chiave

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criminal appeal time bar judgment deposit absentia judgment procedural deadline delitto tentato furto accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 595, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVERGINE MICHELE nato a ANDRIA il 24/02/1965 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da Michele LDvergine avverso la sentenza del Tribunale di Mantova del 2 dicembre 2016 che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di tentato furto pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge, per avere la Corte di appello fatto decorrere il termine per impugnare la sentenza di primo grado da una data anteriore a quella di notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado è manifestamente infondato, atteso che l'imputato è stato giudicato dal Tribunale quale assente e quindi non era dovuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e questa è stata depositata il 7 febbraio 2017, entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo, cosicché neppure può sostenersi che la notifica fosse necessaria a causa del suo tardivo deposito e, di conseguenza, il termine di giorni quarantacinque per la proposizione dell'appello iniziava a decorrere dal 2 marzo 2017 e scadeva il 17 aprile 2017, mentre il ricorso è stato depositato il 5 giugno 2017; - che la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso comporta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che la tardività dell'appello impediva alla Corte territoriale il rilievo della prescrizione eventualmente maturata, e del terzo motivo di ricorso, atteso che l'inammissibilità per tardività dell'appello precludeva alla Corte territoriale qualsiasi altra valutazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d