Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific connection to lower court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marco Brignoli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to justify its decision on criminal liability, but the court found his grounds too generic. The court ruled that an appeal must specifically connect its arguments to the reasons given by the lower court to avoid being dismissed for lack of specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments presented and the reasons given by the lower court decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGNOLI MARCO nato a BRESCIA il 12/05/1965 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; F?
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 22 marzo 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di Marco Brignoli per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello concernenti l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile perché generico in quanto non si confronta con le ragioni della decisione della Corte territoriale che non ha motivato sul punto perché ha dichiarato inammissibili i predetti motivi di appello ritenendoli generici, dovendo ribadirsi in questa sede che la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157;
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); - che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così