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Ordinanza — n. 4722/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's partial reform of sentence for attempted theft. The appeal is inadmissible due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4722/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Brescia Court of Appeal's decision inadmissible. The appellant argued for a reduction in sentence based on necessity and lack of punishability, but the lower court had already addressed these points. The supreme court ruled that the appeal merely repeated arguments previously rejected by the trial and appellate judges without presenting new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already adequately examined and rejected by the court of first instance or the appellate court, failing to present new arguments or evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated arguments lack of new grounds procedural inadmissibility appeal against sentence stato di bisogno indennità per detenzione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine allo stato di necessità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
in ordine allo stato di necessità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
in ordine allo stato di necessità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PAULIS ALESSANDRA nata a TRIVERO il 19/02/1971 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Brescia del 25 febbraio 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Alessandra De Paulis per il reato di tentato furto e l'aveva condannata alla pena ritenul:a di giustizia; - che il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero delle norme processuali ex art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine allo stato di necessità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della disciplina del reato continuato, sono inammissibili perché meramente riproduttivi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali la ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che il quarto motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, in quanto attinente al trattamento sanzionatorio, sebbene questo risulti sorretto da motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de