Appeal dismissed for genericity; applicant failed to link specific facts to criminal liability grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds linking the applicant's arguments to the lower court's reasoning. The applicant claimed criminal liability was illogical because he was not formally appointed administrator until after the alleged crimes, but the appellate court had already established he de facto managed the company prior to formal appointment. The court rejected this defense as too generic and unrelated to the specific reasons for the conviction, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically confront the reasons given by the lower court for the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCILLO VICENTE EDUARDO nato il 01/08/1959 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di -exES2Ddel 24 gennaio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Vicente Eduardo Pucillo per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale unificati in un solo delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, essendo egli stato condannato per fatti commessi anteriormente all'assunzione da parte sua della carica di amministratore della società fallita, è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione della Corte territoriale, che ha evidenziato che l'imputato amministrava di fatto la società già prima di assumere formalmente la carica di amministratore della stessa, atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de