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Ordinanza — n. 4719/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for attempted theft, citing procedural inadmissibility and non-reviewable factual discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4719/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Domenica Galati inadmissible, confirming her criminal conviction for attempted theft with recidivism. The court rejected the first ground as overly generic and dismissed the second regarding omitted mitigating circumstances, ruling that the lower court's factual assessment on general mitigating factors is non-reviewable in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and Galati was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appeal against a criminal judgment is inadmissible if the complaint is generic, and the appellate court's factual evaluation on general mitigating circumstances is non-reviewable in cassation, requiring only reference to decisive elements rather than consideration of all arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility general mitigating circumstances factual discretion non-reviewable attempted theft recidivism procedural costs award risarcimento per atto illecito tentato furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento alle modalità particolarmente insidiose di commissione del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALATI DOMENICA nata a PALERMO il 16/11/1976 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 20 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Domenica Galati per il reato di tentato furto aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen. e dalla recidiva specifica e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile perché estremamente generico; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento alle modalità particolarmente insidiose di commissione del fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d