Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4717/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated personal injury, rejecting claims of self-defense and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated personal injury against Salvatore Allegro. The appellant argued for a retrial to examine the victim and claimed self-defense under Article 52 of the Penal Code, but the appellate court found no current danger existed. The court rejected these arguments as unfounded and dismissed the newly added motives due to lack of a lawyer's signature.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 52 cod. pen.; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen. - The court rejects self-defense claims where no actual danger existed and dismisses appeals containing new motives not signed by counsel as procedurally inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
self-defense rejection procedural inadmissibility new motives signature aggravated personal injury Cassation appeal dismissal abbandono per lesioni personali violazione dei diritti della personalità allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 cod. pen.
2 e 3 della sentenza di appello); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa ex art. 52 cod.
Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
che imponesse la condotta lesiva dell'altrui incolumità; - che la memoria contenente motivi nuovi, in quanto non sottoscritta dal difensore, non può essere presa in considerazione da questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
peni.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 52 cod. pen
2 e 3 della sentenza di appello); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa ex art. 52 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRO SALVATORE nato a SCIACCA il 18/11/1950 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; vista la memoria contenente motivi aggiunti sottoscritta personalmente da Salvatore Allegro; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca del 24 aprile 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Allegro per il reato di lesione personale aggravata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole del rigetto dell'istanza di rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello mediante l'esame della persona offesa e la riconvocazione del perito medico legale onde verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale logicamente e congruamente motivato sulla superfluità del suddetto mezzo di prova (pagg. 2 e 3 della sentenza di appello); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa ex art. 52 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, sulla base della ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello, non sussisteva alcun pericolo attuale ai sensi dell'art. 52 cod. pen. che imponesse la condotta lesiva dell'altrui incolumità; - che la memoria contenente motivi nuovi, in quanto non sottoscritta dal difensore, non può essere presa in considerazione da questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. peni.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così