Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction citing manifestly unfounded legal violations and prior review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Sorce inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft of electricity. The appellant argued for violations of procedural articles regarding evidence and sentencing, but the court found these claims manifestly unfounded and repetitive of previously rejected arguments. Consequently, the appeal was dismissed, and Sorce was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged legal violations are manifestly unfounded and the arguments are repetitive of those already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORCE FRANCESCO nato a AGRIGENTO il 25/07/1977 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 12 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Sorce per il reato di furto A aggravato di energia elettrica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardo agli artt. 624 e 625 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, oltre ad asserire un difetto e una palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo impugnato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso