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Ordinanza — n. 4714/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for insufficient motivation as generic and inadmissible under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4714/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Adinolfi Basilio inadmissible due to its extreme generality and lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for aggravated theft, claiming the judgment lacked sufficient motivation. The court rejected this argument, ruling that the appeal failed to substantiate its complaints with concrete legal or factual points.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is extremely generic and fails to specify the grounds for challenging the judgment's motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility insufficient motivation defense generic appeal rejection Italian criminal procedure court of cassazione gravi addebiti penali altri capi d'accusa aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADINOLFI BASILIO nato a PALERMO il 06/11/1980 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 28 ottobre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Basilio Adinolfi per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01