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Ordinanza — n. 4712/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of merit regarding recidivism argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4712/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Emanuele Zappulla inadmissible, confirming the lower court's finding of aggravated theft and recidivism. Zappulla argued the judgment lacked sufficient motivation regarding the existence of recidivism, but the court found this claim unfounded. The appellate court properly applied Article 133 of the Penal Code to assess the link between prior convictions and the current crime, establishing a persistent criminal inclination.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal challenging the motivation for recidivism findings is inadmissible if the lower court concretely examined the relationship between the current offense and prior convictions to verify a persistent criminal inclination.

Parole chiave

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recidivism assessment aggravated theft lack of motivation penal code article 133 inadmissible appeal criminal inclination procedural costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
270419); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPULLA EMANUELE nato a PALERMO il 04/10/1964 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 11 dicembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Emanuele Zappulla per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che denuncia carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo essi esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose fossero indicative di una perdurante inclinazione al delitto, influendo quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub tudice (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis