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Ordinanza — n. 4710/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible for reiterating disallowed arguments without new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4710/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuele Cera inadmissible for being entirely generic and lacking specific factual engagement. The appellant merely reiterated previously rejected complaints regarding the assessment of evidence and the absence of a specific expert report on a cell phone photograph. The court ruled that since the lower courts had already thoroughly evaluated the credibility of the victim's narrative and dismissed exculpatory elements, the appellant failed to meet the requirements for further procedural review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, does not engage with the specific reasoning of the lower court, and merely reiterates arguments already disallowed without presenting new grounds or evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint reiteration of arguments procedural defect Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale spese di difesa risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sel.
art. 616 cod. proc. pen
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01
Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01
Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).
Sel. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sel. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERA EMANUELE nato a MANDURIA il 11/04/2002 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ,..f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che il ricorso presentato da Emanuele Cera - avverso la sentenza in data 1 dicembre 2021, con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti aggravati di violazione di domicilio e lesioni personali (tra l'altro, perché commesse con armi e da più persone riunite) - che, nel corpo di un'unica esposizione ha censurato la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità (segnatamente, in relazione all'apprezzamento del compendio probatorio e alla mancata disposizione di una perizia, relativa alla fotografia ritratta con un telefono cellulare, addotta a discarico), è del tutto generico e versato in fatto, in quanto: - non si è in alcun modo confrontato con l'ampio iter argonneni:ativo in forza del quale la Corte territoriale ha attribuito credibilità al narrato della persona offesa (sia in ordine all'indicazione dei responsabili che al tempo dei fatti) ed escluso che potessero giovare gli elementi a discarico (non solo negando la credibilità e la veridicità delle allegazioni in discorso ma anche evidenziando le ragioni per cui, in ogni caso, ha ritenuto che gli elementi in parola non fossero idonee, per la loro portata rappresentativa, a costituire una prova d'alibi), da ciò logicamente inferendone il difetto dei presupposti per l'integrazione istruttoria richiesta; - e si è, invece, limitato a reiterate il medesimo ordine di doglianze già disattese e a prospettare irritualmente in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure assumerne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01;

Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sel. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d