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Ordinanza — n. 4709/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4709/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Danny Debarre's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The lower court had convicted Debarre of escape and attempted home invasion, finding the acts continuous. The Supreme Court rejected the appeal because it sought a factual re-evaluation of evidence, which is prohibited in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; requests for a re-evaluation of facts or evidence are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Court of Cassation factual re-evaluation prohibited legality stage proceedings continuous crime conviction tentata sottrazione d'imposta ripetute violazioni del diritto degli stranieri domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE DANNY nato a MODENA il 18/06/1987 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 24 maggio 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Danny Debarre per i reati di evasione e tentata violazione di domicilio e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto ed ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/