Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mirko Halilovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected arguments regarding the premature examination of a judge's incompatibility and the disparity in sentencing compared to co-defendants. It found the lower court's reasoning logical and sufficient, noting the appellant's negative procedural conduct and prior recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 63 comma 4 c.p.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the appellant fails to demonstrate a violation of substantive or procedural law or a defect in reasoning, particularly regarding sentencing disparities that are logically explained by the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC MIRKO nato a ROMA il 13/03/1993 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
premesso che Mirko Halilovic ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 9 2022, con la quale la Corte di appello di Roma ha rideterminato in mitius la pena irrogata dal Tribunale di Roma (rilevando d'ufficio l'erroneità dal calcolo degli aumenti per le circostanze in violazione, tenuto conto pure del disposto dell'art. 63, comma 4, cod. pen.) ed ha confermato nel resto il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo Giudice (che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di furto aggravato); considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha denunciato la violazione della legge penale sostanziale e processuale, ha irritualmente dedotto in questa sede che il Presidente del Collegio giudicante avrebbe anticipato il giudizio sulla regiudicanda, dato che la prospettata incompatibilità del giudice avrebbe potuto essere esaminata solo nell'ambito di un procedimento di ricusazione correttamente introdotto (cfr.
Sez. 1, n. 4450 del 01/07/1996, Hoxha, Rv. 205959); considerato, in relazione al secondo motivo di ricorso - con il quale si è censurato sub specie del vizio di motivazione il trattamento sanzionatorio - che, «in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali» (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 - 01) e che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha indicato in maniera logica gli elementi in ragione dei quali ha ritenuto congrua la maggior pena irrogata al ricorrente (rispetto al concorrente nel reato), facendo riferimento al suo negativo comportamento processuale, ai precedenti anche specifici (ravvisandone pure una maggiore pericolosità e confermando la sussistenza dei presupposti della contestata recidiva) nonché negando la sussistenza di elementi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, senza che possa rilevare l'asserita (e - come esposto dalla stessa difesa - peraltro non documentata) difformità tra la pena irrogata e quella minore che sarebbe stata indicata dal Presidente del Collegio per il caso in cui la trattazione del processo non fosse stata differita (su richiesta della difesa); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende