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Ordinanza — n. 4706/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints violate procedural rules on final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4706/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence and applying aggravating circumstances regarding motive. The court rejected these claims as mere factual grievances unsuitable for review at the final stage.

Regesto Legislator

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Art. 187, 192, 194, 546, 530 c.p.p.; Art. 61 n.1 c.p.: Appeals based solely on factual disputes or re-evaluation of evidence are inadmissible in proceedings for jurisdictional review.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Final Review Limitations Factual Grievances Inadmissible Appeal Aggravating Circumstances incendio intenzionale aggravato furto di lieve entità risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 187 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 194 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 530 c.p.p.
Art. 61 n.1 c.p.
pen non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.1 cod.
Art. 616 c.p.p.
276962); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 44319 del 21/05/2019
, che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato (Sez. 5, n. 44319 del 21/05/2019, M., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSTIA FRANCO nato a TARVISIO il 26/07/1965 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; .*,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 14 ottobre 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Franco Lostia per i reati di incendio aggravato dai futili motivi e di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione delle prove, dichiarative e non, acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale per violazione degli artt. 187, 192, 194 e 546 e 530 cod. proc. pen non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.1 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 17 della sentenza impugnata); - che, inoltre, il motivo è comunque manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, in tema di circostanze, anche la gelosia può integrare l'aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen. , che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato (Sez. 5, n. 44319 del 21/05/2019, M., Rv. 276962); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così