Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific censure and generic allegations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Di Biase inadmissible. The appellant argued for a reduction in sentence and the granting of general mitigating circumstances, but the court found his arguments to be generic, repetitive, and lacking specific censure against the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic allegations without specific censure of the contested decision or if it merely reiterates arguments already dismissed by the territorial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE FRANCESCO nato a MESSINA il 16/12/1991 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
premesso che Francesco Di Biase ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 16 marzo 2022 con la quale la Corte di appello di Messina ha rideterminato in mitius la pena irrogata dal Tribunale di Messina (poiché ha riconosciuto la continuazione tra i reati sub iudice e quelli oggetto di precedente giudizio da parte della stessa Corte) ed ha confermato la prima decisione, segnatamente nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati aggravati di danneggiamento e lesioni personali (artt. 635, comma 2, 582, 585, comma 1, in relazione agli artt. 576, comma 1, nn. 1 e 5-bis, cod. pen.) e gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche; considerato che: - il primo motivo di ricorso - con il quale sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - si è limitato a prospettare irritualmente allegazioni, peraltro limitandosi a reiterare quelle già disattese dalla Corte territoriale, senza censurare compiutamente il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo di ricorso, che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, e del tutto privo della necessaria specificità non solo per la dirimente considerazione che le circostanze in discorso sono state riconosciute già dal primo Giudice proprio con giudizio di equivalenza, ma comunque perché esso contiene la mera trascrizione di principi giurisprudenziali e, quanto al caso di specie, assedi del tutto apodittici, il che esime da ogni ulteriore considerazione; - il terzo motivo di ricorso proposto, che pure ha prospettato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione a cagione dell'irrogazione di una pena eccessiva, lungi dal muovere effettive censure al provvedimento impugnato, è del tutto avulso da riferimenti al caso dì specie (essendo anch'esso affidato ad assunti generici); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.