Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to address sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ylenia Scanu inadmissible for being manifestly unfounded and generic. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for attempted aggravated theft, arguing the sentence was below the statutory minimum without sufficient reasoning. The court rejected this, noting the lower court had fully accounted for statutory elements and discretionary factors, thereby precluding further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, particularly when the lower court has adequately reasoned its sentencing decision based on statutory elements and discretionary powers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANU YLENIA nato a BRA il 06/01/1997 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da Ylenia Scanu - avverso la sentenza in data 7 giugno 2022 con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato -, che ha denunciato il vizio di motivazione (ad avviso della difesa, pure apparente), in ragione della mancata determinazione della pena nel minimo edittale - è manifestamente infondato e del tutto generico, in quanto: - la sentenza impugnata - oltre ad evidenziare la genericità del gravame sul punto - ha indicato gli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen. alla luce dei quali ha ritenuto congrua la pena, facendo riferimento alle modalità della condotta, all'oggetto materiale di essa e richiamando pure la non occasionalità dell'agire antigiuridico anche dell'imputata, così dando compiutamente conto degli elementi sulla scorta dei quali ha esercitato il proprio potere discrezionale, sottratto dunque al sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); - e con tale iter argomentativo il ricorso non si è affatto confrontato (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec