Cassation court dismisses appeal for lack of specific criticism and infounded claim of absent motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marisa De Rienzo's appeal inadmissible due to a lack of specific criticism against the lower court's reasoning. The appellant incorrectly claimed the judgment lacked motivation, yet the appellate court had clearly addressed her credibility and cited specific evidence regarding her financial and relational ties to the co-defendant. The court rejected this argument because the lower court's decision was substantively grounded and the appeal failed to provide the necessary specific critique required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. pen.; Art. 192, cod. proc. pen.: An appeal based on the alleged absence of motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is not fictitious and the appellant fails to provide a specific and effective critique of the contested decision.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RIENZO MARISA nato a GORIZIA il 14/04/1949 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; 4,
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO considerato che il ricorso presentato da Marisa De Rienzo, avverso la sentenza in data 14 giugno 2022 (con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di furto con strappo), che nel corpo di un'unica esposizione ha prospettato la violazione della legge penale sostanziale e processuale (e segnatamente l'inesistenza della motivazione) e, sia pure erroneamente richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. (cfr.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01) - il vizio di motivazione: - è manifestamente infondato nella parte in cui ha assunto che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe inesistente, ipotesi che può ravvisarsi soltanto quando il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01) e che nella specie non ricorre, poiché la Corte territoriale ha dato conto degli elementi sulla scorta dei quali ha disatteso il gravame e, in particolare, ha ritenuto del tutto privo di credibilità il narrato dell'imputata, e ha richiamato gli elementi che ha ritenuto convergere (come già il primo Giudice) nel senso della sua responsabilità (i rapporti con il coimputato Gorgiev e con la moglie di costui, le operazioni bancarie compiute, il noleggio del veicolo impiegato in occasione della commissione del reato e la locazione di un immobile nei pressi del quale la vettura ha sostato); - ed è, inoltre, patentemente privo della necessaria specificità in quanto difetta di un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato, sia perché - contrariamente a quanto appena esposto - ha assunto che la condanna dell'imputata sarebbe stata resa solo in ragione delle incongruenze del suo narrato (che il provvedimento impugnato ha rimarcato solo al fine di evidenziare l'infondatezza delle allegazioni a discarico) sia perché reca assunti apodittici volti a negare la sussistenza della prova del reato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fajita, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende