Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism and declares it an abuse of process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Sanz and Djuretovic inadmissible because they lacked the required specificity to challenge the lower court's decision. The appellants failed to provide a concrete critique of the judgment regarding aggravated attempted theft, instead making definitive assertions denying the existence of evidence. Consequently, the court ruled that the appeals constituted an abuse of process, ordering the appellants to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must contain specific and effective criticism of the contested decision; generic denials of evidence or apodictic assertions without specific grounds render the appeal inadmissible as an abuse of process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANZ MIRELLA nato a PAVIA il 01/05/1995 DJURETOVIC SANELA nato a VERCELLI il 04/01/1995 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; A-r
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da Mirella Sanz e Sanela Djuretovic - avverso la sentenza in data 14 aprile 2022 con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato - è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato bensì assunti apodittici, volti in particolare a negare la sussistenza della prova del reato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il