Cassation court dismisses appeal on theft charges due to manifestly unfounded argument regarding aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision that excluded an aggravating circumstance for theft, arguing a violation of penal law. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly identified the victim's need to leave goods on the vehicle as the basis for the aggravating factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 625, comma 1, n. 7 c.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law or defect in reasoning is manifestly unfounded and lacks factual basis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCCHETFI MASSIMO nato a BIELLA il 10/02/1966 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
premesso che Massimo Ciocchetti ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 28 aprile 2022 della Corte di appello di Torino che: in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Biella, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di furto in danno di Alessandro Reina ascritto all'imputato, rideterminando in mitius la pena; ed ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità, altresì, per i rimanenti delitti di furto e furto aggravato in imputazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale sono state addotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., con riguardo al furto in danno di Pietro Pietro Siciliano, è manifestamente infondato e versato in fatto, atteso che, in relazione ai beni oggetto materiale del reato, collocati all'interno di un veicolo parcheggiato sulla pubblica via allorché l'imputato li ha sottratti, la Corte territoriale - argomentando conformemente al diritto (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020 - dep. 17/02/2021, Hussein Ezz el Din, Rv. 280492 - 01) - ha indicato, con motivazione che non può certo dirsi manifestamente illogica, gli elementi dai quali ha tratto la necessità della persona offesa (nella specie, intenta a scaricare merce) di lasciarli sul mezzo; e tale iter non può dirsi utilmente censurato in questa sede di legittimità in forza del diverso apprezzamento di fatto che pure il ricorso finisce col prospettare (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d