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Ordinanza — n. 4697/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4697/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4697/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDALIS GIANLUCA nato a CARBONIA il 18/10/1972 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ti premesso che Gianluca Fidalis ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 11 2022 con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cagliari che ne aveva affermato la responsabilità per tentato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo, relativo all'attribuzione del reato all'imputato è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha evidenziato come l'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia fondata sulle testimonianza della persona offesa e del teste di polizia giudiziaria, che hanno dichiarato in maniera convergente che nel corso delle indagini la stessa persona offesa aveva compiuto il riconoscimento fotografico proprio dell'imputato come il soggetto agente; tali dichiarazioni sono state ritualmente rese, non potendo ex se inficiare l'attendibilità e la capacità dimostrativa di tale risultato probatorio la dedotta mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento del verbale di riconoscimento (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4697/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDALIS GIANLUCA nato a CARBONIA il 18/10/1972 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ti premesso che Gianluca Fidalis ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 11 2022 con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cagliari che ne aveva affermato la responsabilità per tentato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo, relativo all'attribuzione del reato all'imputato è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha evidenziato come l'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia fondata sulle testimonianza della persona offesa e del teste di polizia giudiziaria, che hanno dichiarato in maniera convergente che nel corso delle indagini la stessa persona offesa aveva compiuto il riconoscimento fotografico proprio dell'imputato come il soggetto agente; tali dichiarazioni sono state ritualmente rese, non potendo ex se inficiare l'attendibilità e la capacità dimostrativa di tale risultato probatorio la dedotta mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento del verbale di riconoscimento (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDALIS GIANLUCA nato a CARBONIA il 18/10/1972 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ti

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

premesso che Gianluca Fidalis ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 11 2022 con la quale la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cagliari che ne aveva affermato la responsabilità per tentato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo, relativo all'attribuzione del reato all'imputato è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha evidenziato come l'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia fondata sulle testimonianza della persona offesa e del teste di polizia giudiziaria, che hanno dichiarato in maniera convergente che nel corso delle indagini la stessa persona offesa aveva compiuto il riconoscimento fotografico proprio dell'imputato come il soggetto agente; tali dichiarazioni sono state ritualmente rese, non potendo ex se inficiare l'attendibilità e la capacità dimostrativa di tale risultato probatorio la dedotta mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento del verbale di riconoscimento (cfr.

Sez. 5, n. 5701 del 05/11/2021 - dep. 2022, Chimenti, Rv. 282779 - 01; Sez. 5, n. 28550 del 06/03/2018, Monachello, Rv. 273327 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv. 275585 - 01), non essendo state neppure addotte le ragioni per cui la difesa - che aveva pieno accesso al fascicolo del pubblico ministero - non ha esaminato il fasciscolo fotografico mostrato all'offeso e non neppure potendo giovare in questa sede di legittimità le generiche contestazioni di fatto sollevate dalla difesa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata assunta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è del tutto apodittico e privo di specifici riferimenti al caso di specie e non prospetta per vero alcun vizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così