Italian Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling minor economic damage mitigation inapplicable due to high value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Saregna Diaw inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated attempted theft. The appellant argued for a mitigating circumstance based on the minor economic damage caused, but the court found this defense invalid because the stolen goods exceeded the €200 threshold required for such leniency. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The mitigating circumstance of special minor economic damage applies only when the crime is committed for profit and the damage is truly negligible, regardless of the victim's ability to bear the loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAW SAREGNA nato il 12/02/1993 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ( '
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da Saregna Diaw avverso la sentenza in data 16 giugno 2022 con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Genova che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di tentato furto aggravato - è manifestamente infondato, poiché: - «la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro - e cioè per acquisire, mediante l'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso» (Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745 - 01), senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241); - «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità» (Sez. 5 , n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01), dovendosi avere riguardo «anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali» (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01); - e la Corte territoriale ha escluso i presupposti della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. evidenziando che nel caso in esame il valore della merce oggetto materiale del reato era superiore a euro 200 - come esposto pure nel ricorso -, che dunque non ha considerato irrisorio, così argomentando compiutamente e conformemente ai princìpi appena richiamati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.