Italian Court dismisses appeal against lenient sentence as discretionary sentencing is not subject to cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simone Sangregorio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence that had reduced his punishment for theft and other crimes, arguing against the leniency applied. The court ruled that the lower court's decision was based on statutory factors like the value of stolen goods and the defendant's criminal history, which falls within the discretionary power of the trial judges and is not reviewable by this court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Sentencing discretion exercised by judges of merit based on statutory elements is not subject to cassation review, and inadmissible appeals result in liability for costs and fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGREGORIO SIMONE nato a SANREMO il 15/02/1987 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da Simone Sangregorio avverso la sentenza in data 13 giugno 2022 con la quale la Corte di appello di Genova ha rideterminato in mitius la pena irrogata al medesimo imputato e ha confermato nel resto la pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Imperia che ne aveva affermato la responsabilità per i reati di furto, minaccia, danneggiamento e sostituzione di persona a lui ascritti - è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha indicato gli elementi contemplati dall'art. 133 cod. pen. a sostegno della conferma in parte qua della statuizione di primo grado - in particolare, facendo riferimento al valore dell'oggetto materiale del reato e al danno cagionato (oggetto di ristoro solo parziale), alle modalità dell'azione, alla negativa personalità dell'imputato (tratta dai suoi precedenti) e i precedenti penali dell'imputato (negando rilievo, alla luce del compendio probatorio, alla confessione dell'imputato) -, così dando compiutamente conto degli elementi sulla scorta dei quali ha esercitato il potere discrezionale riservato ai giudici di merito, sottratto dunque al sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci