Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding sentencing complaints under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Mallardo's appeal inadmissible because it lacked specific grievances regarding the sentence imposed by the lower courts. The appellant merely referenced the facts of the crime without detailing the specific complaints about the sentencing determination raised in the appellate proceedings. Consequently, the court ordered Mallardo to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to specify the grievances concerning the sentencing determination, requiring a mere reference to the facts without articulating distinct complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLARDO MARCO nato a IMPERIA il 09/11/1990 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da Marco Mallardo avverso la sentenza in data 13 giugno 2022 con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Imperia che aveva ritenuto il medesimo imputato responsabile dei reati di lesioni personali e minaccia aggravata - è privo di specificità poiché non ha indicato quali sarebbero le doglianze, relative alla determinazione della pena, avanzate con i motivi d'appello che la Corte territoriale non avrebbe apprezzato, doglianze cui ha fatto un mero rimando (oltre ad indicare genericamente l'antefatto del reato: cfr.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), non occorrendo allora dilungarsi per osservare che la Corte di merito ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha esercitato il proprio potere discrezionale sul punto (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il